Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge, allo scopo di tutelare il diritto della persona al riconoscimento del luogo di origine della propria famiglia, è diretta - modificando la disciplina attualmente raccolta dal regolamento per la revisione e semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 - ad attribuire ad entrambi o a uno dei genitori la facoltà di indicare, nella dichiarazione di nascita del bambino, un luogo elettivo invece di quello effettivo ove la nascita è avvenuta.
      La finalità perseguita dalla presente proposta è quella di limitare il progressivo e irreversibile impoverimento delle tradizioni locali e, più in generale, della memoria familiare di tante località italiane che pure vantano un patrimonio, di storia e di tradizioni, non trascurabile. Inoltre, si viene anche a procurare maggiore carico di lavoro per gli uffici anagrafici di quei comuni sul cui territorio insistono più strutture sanitarie. Infatti, essendo ormai del tutto scomparso il fenomeno dell'assistenza alla puerpera nel proprio domicilio, la fruizione dei servizi sanitari di assistenza al parto avviene presso strutture sanitarie pubbliche o case di cura private; essendo tali strutture concentrate nei comuni maggiori, in quelli più piccoli, generalmente sprovvisti di servizi sanitari adeguati, si registra l'assenza di denunce di nuove nascite, motivo per cui i prossimi due decenni vedranno queste concentrate esclusivamente nei comuni che registrano la presenza delle predette strutture sanitarie.
      Diretta conseguenza di questa situazione è il fatto che un considerevole numero di cittadini italiani risulta nato in un

 

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luogo completamente diverso da quello del comune di origine o di residenza della sua famiglia, un luogo - in definitiva - al quale il soggetto rimarrà legato solo per i disagi che dovrà affrontare all'atto della richiesta di certificati e documenti.
      In questa ottica, l'articolo 1, comma 1, relativo all'istituzione del luogo elettivo di nascita, attribuisce congiuntamente ai genitori - o, in caso di inesistenza, lontananza, incapacità o altro impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori l'esercizio del diritto - all'altro genitore la facoltà di indicare nella dichiarazione di nascita, di cui all'articolo 30, comma 1, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, da rendere ai soggetti competenti per legge, il luogo elettivo di nascita in alternativa al luogo in cui la nascita è effettivamente avvenuta, o al luogo convenzionale stabilito ai sensi degli articoli 38, 39 e 40 del regolamento o da altre norme di legge (comma 1). Il luogo elettivo di nascita può essere individuato esclusivamente nel comune italiano di residenza dei genitori.
      Il comma 2 dell'articolo 1 in esame reca, altresì, il complesso delle disposizioni relative all'individuazione del luogo elettivo di nascita da parte dei genitori.
      L'articolo 2 del provvedimento demanda ad un regolamento governativo, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, con la procedura di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, il compito di apportare le modifiche alle disposizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, rese necessarie dall'introduzione delle nuove norme ad opera della legge in esame.
      Il comma 2 prevede, inoltre, che con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, siano emanate le disposizioni concernenti l'adeguamento dei modelli dei documenti di identità e delle certificazioni di nascita, anagrafiche e di stato civile rese necessarie dall'introduzione delle norme contenute nella legge.

 

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